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Sicurezza dei prodotti

Vendete prodotti nell’UE? Il GPSR riguarda anche voi

Se la vostra impresa ha sede fuori dall’Unione europea e vende prodotti a clienti nell’UE, probabilmente incontrate sempre più spesso la sigla GPSR. Eppure viene ancora descritta come una questione legata soltanto a Etsy o ai venditori di un determinato Paese. È una lettura troppo stretta. Non conta che l’impresa si trovi in Turchia, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Cina, in India o altrove. Conta se offre un prodotto di consumo sul mercato dell’UE.

Cos’è il GPSR e da quando si applica

Il Regulation (EU) 2023/988, noto come regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti o GPSR, stabilisce requisiti generali di sicurezza per i prodotti di consumo. Si applica dal 13 dicembre 2024. Per chi vende da fuori dell’UE il punto essenziale è semplice: cambiare canale di vendita non elimina gli obblighi di fondo. Un marketplace, un negozio online proprio e una vendita diretta dal proprio sito possono tutti portare un prodotto sul mercato dell’UE.

Chi è interessato fuori dall’UE

Il GPSR non riguarda soltanto le grandi fabbriche. Può coinvolgere produttori, imprese che vendono prodotti con il proprio marchio e venditori professionali online non appena i loro prodotti di consumo vengono offerti nell’UE. La quantità di articoli a catalogo non modifica questo principio.

  • Produttori fuori dall’UE: realizzate un prodotto e lo offrite per il mercato dell’UE.
  • Titolari di un marchio: vendete un prodotto con il vostro nome o marchio.
  • Venditori sui marketplace: pubblicate prodotti di consumo su Etsy, Amazon, eBay o una piattaforma simile.
  • Gestori di un negozio proprio: vendete tramite Shopify o direttamente dal vostro sito a clienti nell’UE.

Non esiste un’esenzione basata soltanto sulle dimensioni dell’impresa. Anche un’attività individuale deve valutare gli obblighi GPSR applicabili ai propri prodotti. È un punto importante per piccoli laboratori e marchi di nicchia, abituati magari a norme in cui fatturato o numero di dipendenti possono creare un’eccezione distinta.

La Persona responsabile secondo l’articolo 16

In base all’articolo 16, un prodotto che rientra nel regolamento non può essere immesso sul mercato dell’UE senza un operatore economico stabilito nell’UE per quel prodotto. Per molti produttori fuori dall’UE questo ruolo è svolto da una Persona responsabile. È il referente nominato nell’UE e svolge i compiti previsti in relazione al prodotto. Indicare soltanto un recapito postale senza un incarico chiaro non è sufficiente.

Avere sede fuori dall’UE non esclude il venditore. Ma senza un operatore economico responsabile nell’UE manca un anello centrale della responsabilità sul prodotto.

Cosa deve comparire online secondo l’articolo 19

L’articolo 19 disciplina le vendite a distanza. Le informazioni richieste devono comparire in modo chiaro e visibile nell’offerta online. Non basta quindi inserirle soltanto su un’etichetta, dentro il pacco o in un file interno che l’acquirente non può vedere prima dell’ordine.

  • Dati del produttore: nome, indirizzo postale e indirizzo elettronico.
  • Se il produttore è fuori dall’UE: anche nome, indirizzo postale e indirizzo elettronico della Persona responsabile.
  • Identificazione chiara del prodotto: un’immagine e le altre informazioni che permettono di riconoscerlo.
  • Informazioni di sicurezza: le avvertenze e le indicazioni necessarie, in una lingua comprensibile ai consumatori destinatari.

L’obbligo non dipende dalla piattaforma. Vale per un annuncio Etsy come per un’offerta su Amazon o eBay, una pagina prodotto nel proprio negozio Shopify o una vendita diretta dal proprio sito. Se lo stesso articolo è presente su più canali, controllate ogni inserzione separatamente invece di presumere che i dati caricati in un canale compaiano anche negli altri.

La documentazione tecnica secondo l’articolo 9

Le informazioni visibili nel negozio sono soltanto una parte del lavoro. L’articolo 9 richiede al produttore di predisporre la documentazione tecnica del prodotto. Comprende una descrizione generale e le caratteristiche essenziali rilevanti per valutarne la sicurezza; a seconda del prodotto, vanno documentate anche l’analisi interna dei rischi e le misure che ne derivano. Il fascicolo deve riferirsi all’articolo preciso e rimanere coerente. Un modello generico privo di una valutazione specifica non lo sostituisce.

Cosa può accadere in caso di mancato adeguamento

  • Un’offerta online può essere rimossa o bloccata quando mancano le informazioni richieste.
  • La merce può essere fermata alla frontiera quando non risulta rispettare le condizioni per il mercato dell’UE.
  • Un prodotto può essere ritirato dal mercato quando non sono rispettati gli obblighi di sicurezza o di etichettatura.

Le ulteriori sanzioni dipendono dallo Stato membro dell’UE e dalle circostanze concrete. Per questo non indichiamo una cifra unica, che sarebbe fuorviante per molti venditori. Il primo passo più utile è colmare le lacune nelle informazioni e nelle responsabilità prima che venga coinvolta un’inserzione o una spedizione.

GPSR ed EAA sono due temi diversi

Il GPSR riguarda la sicurezza dei prodotti di consumo, la loro tracciabilità e le informazioni che li accompagnano. L’EAA riguarda invece l’accessibilità digitale di determinati prodotti e servizi, per esempio la possibilità di usare un servizio online in modo accessibile. Un negozio accessibile non completa automaticamente il lavoro sulla sicurezza dei prodotti, e informazioni GPSR complete non rendono da sole accessibile un sito.

Come procedere in pratica

  1. Individuate il produttore di ogni prodotto di consumo e il nome o marchio con cui viene offerto.
  2. Verificate quale operatore economico stabilito nell’UE svolge il ruolo previsto dall’articolo 16.
  3. Collegate descrizione, analisi dei rischi e documentazione tecnica dell’articolo 9 all’articolo corretto.
  4. Aggiungete le informazioni dell’articolo 19 a ogni offerta online e a ogni versione linguistica rivolta ai consumatori dell’UE.
  5. Aggiornate i dati quando cambiano il prodotto, un indirizzo o un canale di vendita.

Un punto va chiarito: non esiste un unico certificato GPSR ufficiale che assolva tutti gli obblighi in una volta. Contano le evidenze riferite al prodotto concreto: un responsabile chiaramente identificato, documentazione tecnica adeguata, informazioni complete nell’offerta e le avvertenze necessarie.

Sicurezza del prodotto e negozio, con ruoli chiari

Le attività GPSR e il servizio di Persona responsabile sono gestiti tramite EU GPSR (eugpsr.de), il sito specializzato di Grüner Baum GmbH. GB Design segue il negozio e il sito, compresa la presentazione chiara delle informazioni di prodotto fornite. Entrambi i marchi appartengono alla stessa società, Grüner Baum GmbH. Sicurezza del prodotto e realizzazione tecnica del negozio restano quindi compiti distinti, ma possono essere coordinati.

Domande frequenti

Il GPSR si applica se la mia impresa non ha sede nell’UE?

Sì, quando offrite sul mercato dell’UE prodotti di consumo che rientrano nel regolamento. La sede fuori dall’UE non esclude la vendita; tra i requisiti rilevanti vi sono un operatore economico nell’UE e informazioni complete sul prodotto.

La mia piccola impresa è esente?

Non esiste un’esenzione generale basata soltanto sulle piccole dimensioni. Anche una piccola impresa o un singolo venditore professionale deve valutare gli obblighi GPSR per ogni prodotto offerto.

Le regole cambiano tra Etsy, Amazon e il mio negozio?

I requisiti essenziali per le vendite a distanza non dipendono dalla piattaforma. Controllate ogni inserzione, perché i dati del produttore, della Persona responsabile, del prodotto e le avvertenze devono essere visibili su ogni canale usato.

Quali dati della Persona responsabile vanno mostrati online?

Quando il produttore è fuori dall’UE, l’offerta deve mostrare nome, indirizzo postale e indirizzo elettronico della Persona responsabile, insieme alle informazioni richieste sul produttore e sul prodotto.

Questo articolo è una consulenza legale?

No. È una panoramica pratica dei principali obblighi GPSR. Per una valutazione vincolante del vostro prodotto e del canale di vendita, rivolgetevi a un professionista legale qualificato.

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